Imposta di soggiorno

  • Servizio attivo

Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale da corrispondere al gestore della struttura ricettiva.

Descrizione

Il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede la possibilità per i comuni di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, quali ad esempio: residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
In base alla suddetta norma i comuni, con proprio Regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono prevedere ulteriori modalità applicative del tributo nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
L’imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. (Art. 4 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).

A chi è rivolto

L’imposta si applica a chi pernotta in una delle strutture ricettive e non risulta iscritto nell’anagrafe comunale o all’AIRE. Non è dovuta per i residenti nel Comune di Montechiarugolo.I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell’imposta. 

L’imposta si applica a chi pernotta in una delle strutture ricettive e non risulta iscritto nell’anagrafe comunale o all’AIRE. Non è dovuta per i residenti nel Comune di Montechiarugolo.
I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono responsabili del pagamento, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell’imposta. 

Come fare

Il Comune di Montechiarugolo, con determinazione n. 503/2022, ha provveduto ad affidare per il periodo 01/02/2022 – 31/12/2024 alla ditta ICA srl, con sede in Roma la concessione del servizio di gestione e riscossione dell’Imposta di Soggiorno a cui si devono rivolgere i gestori delle strutture ricettive per informazioni relative alla riscossione e rendicontazione. ICA spa :Rossi Gregorioe-mail: rossi.g@icatributi.itTel. 0524-575206   Sito ICA spa per la gestione dell’imposta di soggiorno. 

Il Comune di Montechiarugolo, con determinazione n. 503/2022, ha provveduto ad affidare per il periodo 01/02/2022 – 31/12/2024 alla ditta ICA srl, con sede in Roma la concessione del servizio di gestione e riscossione dell’Imposta di Soggiorno a cui si devono rivolgere i gestori delle strutture ricettive per informazioni relative alla riscossione e rendicontazione.

ICA spa :
Rossi Gregorio
e-mail: rossi.g@icatributi.it
Tel. 0524-575206
 

Cosa serve

Con delibera di Consiglio Comunale  n. 91 del 30/01/2019 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione, la disciplina dell’imposta di soggiorno e relative tariffe, successivamente modificate dalle delibere di C.C. n. 74 del 20/12/2023 e n. 3 del 17/01/2024. Tabella tariffe in vigore dal 1/1/2024   L’imposta di soggiorno si applica secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive (ai sensi della L.R. 28.7.2004 n. 16) sino ad un massimo di euro 5,00 per ciascuna notte di soggiorno.L'imposta si applica per ogni persona e per ogni notte fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, a patto che siano nella stessa struttura ricettiva.

Con delibera di Consiglio Comunale  n. 91 del 30/01/2019 è stato approvato il Regolamento per l’istituzione, la disciplina dell’imposta di soggiorno e relative tariffe, successivamente modificate dalle delibere di C.C. n. 74 del 20/12/2023 e n. 3 del 17/01/2024.
 
L’imposta di soggiorno si applica secondo criteri di gradualità in proporzione alla classificazione delle strutture ricettive (ai sensi della L.R. 28.7.2004 n. 16) sino ad un massimo di euro 5,00 per ciascuna notte di soggiorno.
L'imposta si applica per ogni persona e per ogni notte fino ad un massimo di 5 pernottamenti consecutivi, a patto che siano nella stessa struttura ricettiva.

Cosa si ottiene

Pagamento dell’imposta di soggiorno dovuta al gestore della struttura ricettiva.

Pagamento dell’imposta di soggiorno dovuta al gestore della struttura ricettiva.
Tempi e scadenze

  • L’imposta di soggiorno va versata al Comune entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di riscossione.
  • Le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno devono essere conservate per cinque anni.
  • La dichiarazione prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 deve essere trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, attraverso l’invio telematico tramite il sito dell’Agenzia Entrate
  • Il modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996 deve essere trasmesso al Comune entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

2022 04 gen

Apertura iscrizioni

2022 04 feb

Termine presentazione domande

2022 02 mar

Pubblicazione graduatorie

2022 02 apr

Perfezionamento domande

Procedure collegate all'esito

Il Comune, attraverso il suo concessionario ICA srl, effettua il controllo dell’applicazione e della correttezza dei versamenti alle scadenze previste dal Regolamento e a seguito dei controlli rileva le violazioni  di natura tributaria commesse dai soggetti responsabili del pagamento del tributo.
 
Per le violazioni di natura tributaria sono previste le seguenti sanzioni:
 
  1. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. N. 472 del 1997.
  2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art. 6, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari ed il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 3, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi da 2 a 5 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Casi particolari

Sono esenti da imposta:
  • I minori fino al compimento del 14° anno di età;
  • I pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi I genitori. Il paziente o l’accompagnatore dovrà dichiarare, su apposito modulo predisposto dal Comune e fornito al gestore della struttura ricettiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni ospedaliere da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;
  • i soggetti che soggiornano per effettuare terapie riabilitative i cui costi sono sostenuti da enti previdenziali;
  • i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonchè di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
  •  i soggetti che soggiornano per prestare servizio volontariato per eventi straordinari o di emergenza o a seguito di provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per finalità di soccorso umanitario;
  •  i soggetti che soggiornano a causa di eventi e calamità naturali;
  •  i soggetti che soggiornano per motive di studio, iscritti a qualunque scuola, legalmente riconosciuta, con sede nel territorio provinciale, fino al compimento del 32° anno di età compreso;
  • gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
  • i dipendenti del gestore della struttura ricettiva che ivi svolgono la loro attività lavorativa;
  • gli ospiti a titolo gratuito per promozione da parte della struttura ricettiva, previa comunicazione al responsabile del servizio turistico del Comune di Montechiarugolo;
  • il personale appartenente alla polizia di Stato e alle alter forze armate statali, alle forze di polizia provinciali e locali, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla protezione civile per esigenze di servizio, escludendo i casi di servizi retribuiti come privati;
  • Si intende escluso dalla soggettività passive il residente nei Comuni aderenti all’Unione Pedemontana Parmense in quanto il suo alloggio nella struttura ricettiva ubicata nel territorio dell’Unione non può raffigurarsi come espressione di un flusso turistico.
 
Obblighi e adempimenti del responsabile del pagamento:
I responsabili del pagamento del tributo sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
  • essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell’imposta di soggiorno del Comune di Montechiarugolo;
  • richiedere il pagamento dell’imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza;
  • acquisire la documentazione comprovante il diritto all’esenzione, nei casi previsti dal regolamento dell’imposta di soggiorno;
  • versare al Comune, entro il giorno 16 del mese successivo, l’imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente e oggetto di comunicazione periodica;
  • informare i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo;
  • conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l’esenzione dall’imposta di soggiorno;
  • Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successive a quello in cui è avvenuto l’incasso: 
  • -    su apposito conto corrente postale intestate al Comune di Montechiarugolo
  • -    tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune;
  • -    mediante pagamento tramite sistema bancario, con eventuale utilizzo di pagamenti elettronici;
  • -    mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  • presentare, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica, la dichiarazione prevista dall’articolo 4 comma 1 ter del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dell’art. 4 comma 5 ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
  • consegnare al Comune il previsto modello 21, di cui al D.P.R. 194/1996, entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, che il Comune provvederà a trasmettere alla Corte dei Conti, entro i termini di cui all’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000.
La dichiarazione può essere trasmessa anche in via telematica utilizzando l'apposita procedura messa gratuitamente a disposizione dal Comune.
 
 
Ente
Comune di Montechiarugolo

Municipio di Montechiarugolo

Edificio in cui hanno sede buona parte degli uffici comunali (Sportello del Cittadino, Tributi, Segreteria, Promozione del Territorio, Ragioneria).

Piazza Rivasi, 3, 43022 Montechiarugolo PR, Italia

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Ufficio responsabile
Entrate

L'Ufficio Entrate si occupa della regolamentazione, riscossione, applicazione delle imposte e tasse comunali, degli accertamenti, delle ingiunzioni di pagamento e dell'emissione dei ruoli.

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Edificio in cui hanno sede buona parte degli uffici comunali (Sportello del Cittadino, Tributi, Segreteria, Promozione del Territorio, Ragioneria).

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Lunedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
Martedì e Venerdì dalle 12:00 alle 13:00
Giovedì dalle ore 12:00 alle 13:00 e dalle 15.00 alle ore 17.00

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Documenti collegati

Delibera di Giunta n.5 del 17.01.2024 - Tariffe imposta di soggiorno
Atti amministrativi

Delibera di Giunta n.5 del 17.01.2024 - Tariffe imposta di soggiorno

Imposta di soggiorno - Modulo richiesta esenzione (italiano)
Modulistica

Imposta di soggiorno - Modulo richiesta esenzione (italiano)

Imposta di soggiorno - Omesso versamento (inglese)
Modulistica

Imposta di soggiorno -- Omesso versamento (inglese)

Imposta di soggiorno - Omesso versamento gruppi (inglese)
Modulistica

Imposta di soggiorno - Omesso versamento gruppi (inglese)

Imposta di soggiorno - Omesso versamento gruppi (italiano)
Modulistica

Imposta di soggiorno - Omesso versamento gruppi (italiano)

Imposta di soggiorno - Richiesta esenzione (inglese)
Modulistica

Imposta di soggiorno - Modulo richiesta esenzione (inglese)

Imposto di Soggiorno - Omesso versamento (italiano)
Modulistica

Imposta di soggiorno - Omesso versamento (italiano)

Istruzioni modello 21 - imposta di soggiorno
Altri documenti pubblici

Istruzioni alla compilazione del modello 21 - imposta di soggiorno

Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno - 2024
Regolamenti

Regolamento per l'applicazione dell'imposta soggiorno approvata con delibera di consiglio n. 3 del 9.1.2024

Tabella tariffe imposta di soggiorno 2024
Altri documenti pubblici

Tabella tariffe imposta di soggiorno 2024

Ultimo aggiornamento: 25 Marzo 2024, 16:55