Il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede la possibilità per i comuni di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere, quali ad esempio: residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
In base alla suddetta norma i comuni, con proprio Regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, possono prevedere ulteriori modalità applicative del tributo nonché esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
L’imposta di soggiorno è destinata a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”. (Art. 4 d.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011).