Con la L. 73/2010 sono stati individuati alcuni interventi edilizi eseguibili come attività edilizia libera e quindi senza la presenzazione della DIA/SCIA ma semplicemente previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell’interessato:
a) “Interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purchè non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa;
c) le modifiche della destinazione d’uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d’impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico;
Sono inquadrabili come manutenzione straordinaria attuabile con CILA i seguenti interventi, purché non riguardino le parti strutturali dell’edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici:
- consolidamento o sostituzione di chiusure e pareti esterne senza modifica dei prospetti;
- demolizione, sostituzione e costruzione di pareti internei;
- apertura e chiusura di porte interne;
- realizzazione o eliminazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici;
- costruzione e/o spostamento di collegamenti verticali interni;
- rifacimento della copertura, senza modifiche geometriche;
- opere di sostegno e di consolidamento delle coperture nonché l’adeguamento delle loro caratteristiche all’esigenza di isolamento; - costruzione di canne, cavedi , condotte e simili all’interno dell’edificio;
- opere di sottomurazione e di deumidificazione nonché interventi di consolidamento nel sottosuolo;
- opere di sostegno e di contenimento;
- realizzazione e rifacimento di opere di allacciamento alle reti fognarie;
- modifica dei materiali di facciata degli edifici;
- interventi elencati nel piano generale degli impianti, art.1, comma 4:
Sanzioni La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori e la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una sanzione amministrativa di € 1.000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi, € 333,00, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.